Diventa socio

La tessera

Per partecipare ai viaggi organizzati dai Comitati A.C.V.S. o soggiornare presso le Case per ferie è necessario essere soci. Non è complicato: la tessera si fa direttamente da noi.

Costo€ 15,00
ValiditàAnno solare1 gennaio – 31 dicembre
IncludeAssicurazioneCattolica Assicurazioni

Caratteristiche e vantaggi

Gli interessati possono fare domanda alla Sede nazionale di Roma, ai Comitati regionali e locali, oppure alle Case per ferie dove si desidera soggiornare, tutti competenti su delega del Comitato Direttivo Nazionale. Ai soci viene assegnata la tessera, che attesta a tutti gli effetti l’iscrizione all’A.C.V.S.

La tessera consente di partecipare ai viaggi sociali, normalmente organizzati dai Comitati locali, e di soggiornare nelle Case iscritte all’Associazione. Fornisce inoltre una copertura assicurativa valida per i viaggi organizzati dall’A.C.V.S., comprensiva di una garanzia infortuni e di un intervento di assistenza con polizza della Società Cattolica di Assicurazioni, Agenzia di Lucca, e permette di accedere ai servizi di assistenza e informazione dell’Associazione su tutto il territorio nazionale.

Condizioni di assicurazione

Sintesi polizza infortuni

La garanzia è valida per gli infortuni dai quali venissero colpiti i soci A.C.V.S. residenti in Italia o all’estero (esclusi i soci aderenti case per ferie), in regola con il tesseramento annuale, nello svolgimento di qualsiasi attività turistica e/o sportiva amatoriale organizzata dall’A.C.V.S. e prevista dallo statuto.

Sono compresi negli infortuni anche: asfissia, avvelenamenti, annegamento, assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore, folgorazione, morsi di animali e punture di insetti (esclusa la malaria), infortuni derivanti da colpa grave dell’assicurato, infortuni derivanti da tumulti popolari o atti di terrorismo (purché il socio non ne sia stato attore), lesioni causate da sforzi con esclusione degli infarti.

Sono comprese le attività di alpinismo e speleologia purché svolte sotto il controllo di guide, e le attività amatoriali e non agonistiche di sci e snowboard su impianti ufficiali gestiti da enti autorizzati (escluso il fuori pista). Restano ferme le esclusioni generali previste in polizza, tra cui: competizioni automobilistiche non di pura regolarità; guida di veicoli che richiedono patente superiore alla B; uso di aeromobili fuori da viaggi turistici o di trasferimento; sport pericolosi o che prevedano il tesseramento a una federazione; abuso di alcool, psicofarmaci o stupefacenti; delitti dolosi dell’assicurato; atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici o vulcanici, trasformazioni dell’atomo.

L’assicurazione infortuni vale per le persone di età non superiore a 85 anni.

Somme assicurate per persona

In caso di morte€ 15.000
Invalidità permanente, in proporzione al grado accertato (nessun indennizzo fino al 2%)€ 35.000
Rimborso spese mediche, farmaceutiche, chirurgiche e ospedaliere (scoperto 10%, minimo € 100)€ 1.500
Indennità giornaliera di ricovero, fino a 90 giorni per infortunio e 180 l’anno (franchigia 5 giorni)€ 15 / giorno
Indennità giornaliera da gessatura, fino a 40 giorni (franchigia 5 giorni)€ 15 / giorno
Spese funerarie, compreso l’eventuale rimpatriofino a € 500
Trasporto all’istituto di cura dopo il primo soccorso, in Italiafino a € 300
Trasporto all’istituto di cura dopo il primo soccorso, all’esterofino a € 500

Non è prevista alcuna indennità per inabilità temporanea.

Responsabilità civile

L’assicurazione copre la responsabilità civile verso soci e terzi per le attività organizzate da Associazione Nazionale, Consigli Regionali, Comitati Locali, Gruppi e Circoli, tenendo indenni le strutture associative, i relativi dirigenti e tutti i soci di quanto dovessero pagare come civilmente responsabili per danni involontariamente cagionati a terzi (o ad altri soci) durante le attività previste dallo statuto sociale (ricreative, turistiche, culturali, associative, sportive), l’organizzazione e intermediazione di viaggi e la conduzione delle sedi sociali. Il massimale è di € 2.000.000 per ogni sinistro. Vale anche per le persone di età superiore a 85 anni.

Attività di agenzia viaggi senza scopo di lucro

La Cattolica si obbliga a tenere indenne l’A.C.V.S. di quanto sia tenuta a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi della CCV (Convenzione sul Contratto di Viaggio, L. 1084 del 27/12/97), per danni involontariamente cagionati ai partecipanti ai viaggi, comprese le perdite patrimoniali. La garanzia vale in tutto il mondo, a condizione che l’assicurato sia in regola con autorizzazioni e licenze.

I massimali sono gli stessi della RC; per le perdite patrimoniali l’assicurazione è prestata fino a € 15.000 per sinistro e € 30.000 per più sinistri per anno assicurativo, con uno scoperto del 10% e un minimo assoluto di € 500 (anche per sottrazione, distruzione, deterioramento e smarrimento di bagagli e oggetti personali, per ogni danneggiato). Il danneggiato deve presentare all’A.C.V.S. una dichiarazione sull’evento, con copia di certificazioni, denunce e documenti probatori.

Attenzione

Ogni sinistro deve essere denunciato entro sette giorni, tramite raccomandata, fax o e-mail, dal singolo socio (o da chi lo rappresenta) per gli infortuni, oppure dai dirigenti e organizzatori per la RC, direttamente alla sede nazionale A.C.V.S., che ne darà comunicazione alla Cattolica Assicurazioni di Lucca. Va allegata copia della tessera valida e ogni altro documento utile: referti medici, prognosi, testimonianze, ricevute di spesa, dichiarazioni.

Quanto riportato è una sintesi a solo scopo informativo e non costituisce obbligo dell’A.C.V.S. verso soci o terzi: fanno fede le condizioni della polizza, che possono variare nel corso dell’anno. Per approfondimenti si può contattare la Società Cattolica di Assicurazioni, agenzia di Lucca.

Legge 7 dicembre 2000, n. 383 – Associazioni di promozione sociale

Le Associazioni di Promozione Sociale (APS) sono le associazioni che si ispirano alla Legge n. 383 del 7 dicembre 2000, che attribuisce loro uno status specifico riconoscendone il valore sociale come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Art. 1 – Finalità e oggetto. La Repubblica riconosce il valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.

Art. 2 – Associazioni di promozione sociale. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Art. 31, comma 3. Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate a esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati. Per tali attività sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente. Possono inoltre promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l’obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri associati.